Lo statuto

Articolo 1: Costituzione, Denominazione, Sede

1. È costituita l’Associazione dei Comuni del Lodigiano (A.C.L.) per assistere e rappresentare gli Enti Locali, coordinandone l’attività e valorizzandone il ruolo nell’ambito dello Stato fondato sulle Autonomie.
2. L’Associazione dei Comuni del Lodigiano (A.C.L.) ha sede in Lodi.
3. L’Associazione dei Comuni del Lodigiano aderisce all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e partecipa all’attività della stessa e della sezione regionale nei modi e nelle forme previste dai relativi Statuti.
4. L’Associazione è permanente e può essere sciolta soltanto per volontà espressa dai 2/3 degli Enti aderenti.

Articolo 2: Soci

1. Tutti i Comuni della provincia di Lodi hanno diritto di far parte dell’Associazione.
2. Oltre ai Comuni della Provincia di Lodi possono aderire anche Comuni appartenenti a province confinanti, l’Amministrazione Provinciale, l’Azienda A.S.L., l’Azienda Ospedaliera, i Consorzi fra Comuni, le Aziende speciali e le Istituzioni aventi scopi prevalentemente sociali, società o qualsiasi altro ente collettivo avente soggettività giuridica con finalità compatibili con quelle statutarie dell’Associazione.
3. L’ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.
5. I soci hanno diritto a :
a. essere informati sulle attività e le iniziative della Associazione;
b. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
c. intervenire alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.
6. Gli associati partecipano alle Assemblee dei soci rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.
7. I soci hanno l'obbligo di:
a. partecipare alle Assemblee ed all’attività della Associazione;
b. rispettare e far rispettare le norme dello statuto, del regolamento e le delibere degli organi sociali;
c. versare le quote sociali e le quote di partecipazione di volta in volta stabilite per i servizi erogati dall’associazione
8. La mancata corresponsione di una annualità, ivi compreso le quote riferite ai servizi erogati o a partecipazioni, comporta la automatica esclusione dalla associazione.

Articolo 3: Scopi e compiti

 L’Associazione ha per scopo:
- la rappresentanza degli Enti associati nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e Organismi associativi regionali e nazionali;
- l'assistenza tecnica e la consulenza per la gestione dell’attività amministrativa;
- la proposta di soluzioni relative a eventuali conflitti legali e amministrativi riguardanti collegialmente due o più Enti aderenti;
- la costituzione di un servizio di consulenza legale e gestione del contenzioso degli enti associati;
- l’aggiornamento degli Amministratori;
- la promozione di iniziative intercomunali;
- i collegamenti con le realtà istituzionali dello Stato, della Regione e della Provincia;
- la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale direttamente o attraverso istituti o soggetti specializzati;
- la promozione di convegni e dibattiti, la pubblicazione di studi e atti anche a mezzo di propri organi di stampa;
- la pubblicazione di tutte le iniziative dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano attraverso gli organi di stampa presenti sul territorio;
- la stipulazione di accordi internazionali con enti locali o associazioni rappresentative di amministrazioni pubbliche;
- la stipulazione di accordi nelle materie di competenza degli enti associati;
- la progettazione e gestione in forma associata di funzioni e servizi di competenza degli enti associati.

Articolo 4: Mezzi finanziari

1. L’Associazione non ha scopi di lucro ed è Ente di tipo associativo, classificato ai fini fiscali tra quelli di cui all’articolo 111 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917.
2 . Il patrimonio della Associazione è costituito da :
a) beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
b) erogazioni, lasciti, donazioni.
Le fonti di finanziamento sono :
a. quote sociali;
b. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
c. contributi di Enti pubblici e privati;
d. contributi pubblici e di privati;
f. gestione economica del patrimonio;
g. ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura di associazione .
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che perseguono scopi analoghi.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. I mezzi finanziari sopra indicati non concorrono a formare il reddito.

Articolo 5: Quota Associativa

La quota associativa verrà determinata annualmente dall’Assemblea:
a) per i Comuni con riferimento alla popolazione residente;
b) per gli altri associati secondo parametri da determinarsi.

Articolo 6: Organi

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 7: Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti legali di tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota annuale.
2. Nell’Assemblea Generale ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco o da un suo delegato, con delega scritta anche permanente, scelto fra gli assessori o i consiglieri in carica.
3. Gli altri associati sono rappresentati dal Presidente o dal legale rappresentante o da un loro delegato.
4. Ogni aderente ha diritto ad un solo voto.

Articolo 8: Compiti dell' Assemblea

Spetta all’Assemblea Generale:
a) l’elezione del Presidente dell’Associazione;
b) l’approvazione dello Statuto dell’Associazione e le sue modificazioni;
c) l’elezione del Consiglio Direttivo e le eventuali surrogazioni ai sensi del successivo articolo 11;
d) l’approvazione del rendiconto e delle linee generali sull’attività dell’Associazione;
e) la nomina del Collegio dei Revisori;
f) l’approvazione delle quote associative.

Articolo 9: Convocazione e validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni cinque anni per procedere al rinnovo delle cariche sociali e, per le eventuali surrogazioni, ogni qualvolta si impone la necessità.
2. L’Assemblea Generale è convocata, inoltre, sempre dal Presidente, almeno una volta all’anno, per la discussione e l’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 8, primo comma, lettera d) del presente statuto.
3. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente in carica o da chi lo sostituisce legalmente.
4. Può essere chiesta la convocazione dell’Assemblea da parte di almeno 1/5 dei componenti l’Assemblea stessa; alla convocazione provvederà il Presidente dell’Associazione entro 20 giorni dalla richiesta opportunamente motivata e sottoscritta.
5. L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza della metà  più uno degli associati, direttamente o tramite delega; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei componenti.
6. Ogni associato non può avere più di una delega di un altro aderente; ai fini della validità si tiene conto anche delle deleghe.
7. L’Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per le modifiche statutarie e l’elezione del Presidente è necessaria la presenza della maggioranza  assoluta degli aderenti.
9. L’Assemblea può riunirsi presso uno qualsiasi degli Enti aderenti.

Articolo 10: Il Presidente

1. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea Generale fra i propri componenti e rappresentanti dei Comuni associati.
2. L’elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta dei presenti in prima votazione; nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in questo caso è eletto chi ottiene la maggioranza relativa ed in caso di parità il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza dell’Associazione in ogni suo rapporto;
b) la convocazione e la presidenza degli organi statutari;
c) l’esecuzione delle relative deliberazioni;
d) l’adozione di provvedimenti urgenti con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza;
e) la firma di tutti gli atti dell’Associazione e, unitamente al Segretario/Direttore, dei mandati di pagamento e degli atti contabili.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente ovvero il componente più anziano per età del Consiglio Direttivo.

Articolo 11: Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente dell’Associazione, che lo presiede;
b) il Presidente della Provincia o un suo delegato;
c) sei membri eletti dai Comuni aderenti, di cui due in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e quattro in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
d) un membro eletto dagli altri Enti aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto successivamente alla nomina del Presidente nella medesima seduta assembleare e con le stesse modalità. La stessa procedura si applica anche alle eventuali surrogazioni.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
4. La Convocazione può essere richiesta da almeno quattro membri.
5. Spetta al Consiglio Direttivo, che dura in carica cinque anni:
a) l’elezione del Vicepresidente;
b) la determinazione delle quote associative;
c) la programmazione dell’attività annuale;
d) la predisposizione del bilancio consuntivo;
e) la nomina del Segretario/Direttore e del personale d’ordine dell’Associazione e la determinazione  del relativo trattamento economico;
f) l’approvazione della pianta organica del personale dipendente;
g) la composizione e la nomina di Commissioni e Gruppi di lavoro;
h) l’affidamento degli incarichi a consulenti ed a collaboratori esterni di riconosciuta competenza per determinati problemi tecnici e amministrativi;
i) la designazione dei rappresentanti l’Associazione in enti ed Istituzioni esterne;
j) la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa utile al potenziamento dell’azione amministrativa degli Enti associati;
k) ogni altra competenza non espressamente attribuita all’Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare validamente con la presenza della metà dei suoi componenti.
7. Tutte le deliberazioni per essere valide devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.
8. Sono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo i membri delle Autonomie Locali lodigiane eletti
negli organi statutari dell’ANCI Nazionale e Regionale.

Art. 12: Il Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto  dell’anno precedente e delle linee generali sull’attività dell’Associazione  devono essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno.
Le norme di compilazione del bilancio sono demandate alle disposizioni di legge applicabili e, se adottato, al regolamento di cui all'art. 17 del presente statuto.

Articolo 13: Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da  tre componenti, nominati dall’Assemblea, dura in carica cinque anni, controlla il  bilancio preventivo e consuntivo, i registri e gli atti contabili dell’Associazione.
2. La  relazione dei Revisori  viene presentata al Consiglio Direttivo, unitamente al bilancio preventivo e  consuntivo, per l’approvazione.

Articolo 14: Segretario/Direttore

1. Il Segretario/ Direttore sovrintende all’attività del personale ed  al regolare funzionamento dell’Associazione e cura l’attuazione delle decisioni assunte dagli organi statutari.
2. Assiste a tutte le sedute degli Organi dell’Associazione con obbligo di redigerne il verbale. In caso di assenza o impedimento può essere sostituito da un altro dipendente dell’Associazione o da un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15: Uffici e personale

1. L’Associazione dei Comuni del Lodigiano ha una propria struttura amministrativa che assicura l’attività necessaria per il funzionamento degli uffici e per l’attuazione delle decisioni degli organi sociali.
2. Su proposta del Presidente,  il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di Organizzazione, che disciplina tutti gli aspetti attinenti alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie,  alla pianificazione del lavoro, ai modi  erogazione dei servizi, nonché al controllo  alla verifica e alla valutazione delle attività svolte.

Articolo 16: Decadenze – Sostituzioni

1. Tutti i componenti degli organi dell’Associazione decadono quando cessano dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente di appartenenza. Si provvede alla surroga nel rispetto delle norme del presente statuto.
2. I componenti del Consiglio Direttivo decadono altresì nell’ipotesi di mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Si provvede alla loro surrogazione a termini di statuto.

Art. 17: Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo,  approvare un apposito regolamento.

Articolo 18: Modifiche statutarie

1. Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta e proposta di almeno 1/5 degli Enti associati.
2. In entrambi i casi le modifiche statutarie devono essere approvate dall’Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 9, comma ottavo, del presente statuto.

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